L'indennità sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro,
per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica,
previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)
A norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di
Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022
Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
trattamenti di fine rapporto
il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti
con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.
Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.
uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro,
con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Collaboratori sportivi beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile, Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data alla Gestione separata lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport incaricati alle vendite a domicilio restano esclusi i nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisitic.8 lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto c. 9 disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepite nel mese di novembre 2022 c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021 c.11 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 11 dottorandi e agli assegnisti di ricerca reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c.12 reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati c. 15 c. 13 che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro c. 15 c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza
ATTENZIONE Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a 150 euro per i lavoratori autonomi iscritti :